Sez. L, Sentenza n. 12382 del 06/11/1999 (Rv. 530958 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE | Cassa di Risparmio - Fondo previdenziale - Contributi per pensione integrativa - Restituzione - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto di lavoro - Pendenza di giudizio per il riconoscimento della prestazione - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE
In materia di prestazioni a carico del fondo previdenziale di una cassa di risparmio, la prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando la domanda giudiziale proposta per ottenere il riconoscimento della pensione integrativa, posto che tale domanda non preclude quella di restituzione dei contributi e nel relativo giudizio può essere formulata in via subordinata domanda di restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)