Sez. 1, Sentenza n. 7858 del 22/08/1997 (Rv. 506973 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Requisiti - Inerenza al riconoscimento ed alla tutela del diritto oggetto dell'eccezione di prescrizione - Necessità - Fattispecie in tema di risarcimento del danno da occupazione occupativa - Ricorso proposto al TAR finalizzato all'annullamento del decreto di esproprio, o atto giudiziale di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione o di esproprio - Idoneità interruttiva - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
Non ogni domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, ma solo quella con cui si chiede il riconoscimento e la tutela del diritto rispetto al quale si eccepisca la prescrizione: Pertanto non si può riconoscere effetto interruttivo della prescrizione al risarcimento del danno conseguente ad occupazione appropriativa, né al ricorso proposto al TAR per ottenere l'annullamento del decreto di esproprio e degli atti presupposti e consequenziali (facendosi, con questo valere non un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo), né alla domanda giudiziale con la quale venga proposta opposizione alla stima, essendo il diritto al risarcimento del danno ed il diritto alla indennità di occupazione e di espropriazione, entità ontologicamente diverse, dipendendo la loro origine, da fonti diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)