diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1187 del 09/03/1978 (Rv. 390545 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCREMENTO DI RISERVA - COMPUTABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390545-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INCREMENTO DI RISERVA - COMPUTABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine della Determinazione dell'indennizzo dovuto per il trasferimento all'ENEL di azienda elettrica di societa non quotata in borsa, il principio, in base al quale l'indagine rivolta a stabilire se un incremento di riserva, che appaia in bilancio successivo al 1960, sia anche attinente ad Esercizio successivo, e, come tale, sia computabile nell'indennizzo medesimo (art 5 n 3 della legge 6 dicembre 1962 n 1643), deve essere condotta alla stregua dei bilanci regolarmente compilati, non osta a che, in caso di dubbio sulla riferibilita di poste iscritte in bilancio, possa attribuirsi Rilevanza alle ammissioni della parte interessata, ovvero ai dati emergenti dalle relazioni degli amministratori e sindaci, che costituiscono complemento necessario del bilancio stesso. (V 509/76, mass n 379169; (V 3796/74, mass n 372313).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)