Sez. 4, Sentenza n. 26993 del 05/05/2004 Cc. (dep. 16/06/2004) Rv. 229660 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese | Procedura di opposizione a decreto di pagamento - ApplicabilitĂ in mancanza di provvedimento di liquidazione - Esclusione - Fattispecie in tema di archiviazione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese
In tema di spettanze dovute agli ausiliari del giudice e di indennità di custodia, la procedura di opposizione al decreto di pagamento, prevista dall'art. 170 del T.U. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, non può trovare applicazione qualora manchi un provvedimento di liquidazione (principio affermato relativamente ad un caso in cui, essendo intervenuto decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, richiesto di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al custode delle cose sequestrate, si era limitato a trasmettere gli atti, per competenza, al P.M., il quale aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ritenuto ammissibile, ma privo di fondamento, dalla Corte).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)