Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 19/10/1977 (Rv. 388071 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - PAGAMENTO DI CAMBIALI - GIRATE DI CAMBIALI NON SCADUTE O DI ASSEGNI QUALI MEZZI DI PAGAMENTO - REVOCABILITA - INDAGINI SULLA PROVENIENZA DI DETTI TITOLI - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - PAGAMENTO DI CAMBIALI - GIRATE DI CAMBIALI NON SCADUTE O DI ASSEGNI QUALI MEZZI DI PAGAMENTO - REVOCABILITA - INDAGINI SULLA PROVENIENZA DI DETTI TITOLI - IRRILEVANZA.*
Fra i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, suscettibili di essere oggetto di revocatoria fallimentare, ai sensi del secondo comma dell'art 67 del RD 16 marzo 1942 n 267, vanno comprese le girate di cambiali non scadute o di assegni, quali mezzi normali di adempimento accettati in via sostitutiva del denaro, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, ogni indagine sul come e perche detti titoli siano pervenuti al fallito, e, in particolare, se siano stati o meno rilasciati ad esso in via di favore. (V 3082/76, mass n 381867; (V 2402/76, mass n 381182).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)