diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3082 del 03/09/1976 (Rv. 381867 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - MEZZI NORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381867-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - MEZZI NORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*

Agli effetti dell'Azione revocatoria fallimentare, per mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, debbono intendersi soltanto quelli che comunemente vengono accettati in commercio quali sostitutivi del denaro, come gli assegni circolari e bancari, le cambiali ed i vaglia cambiari e simili; non invece i titoli di altra natura o le cessioni di merci o di crediti, in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto di altre forme negoziali. (Conf 2945/72, mass n 360694).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)