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Sez. L, Sentenza n. 9715 del 14/09/1995 (Rv. 494003 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Condizioni - Mancato esercizio del potere giudiziale di ordinare l'esibizione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie in tema di esibizione di organigrammi ai fini dell'accertamento di un posto disponibile in altro settore rispetto a quello del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Stato
decisa il 1995-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494003-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

Può ordinarsi l'esibizione di un documento a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non è acquisibile "aliunde" e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative. Inoltre il mancato esercizio da parte del giudice di merito del relativo potere discrezionale non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, in relazione all'accertamento sulla possibilità o meno del datore di lavoro di occupare un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo in un altro settore dell'azienda, la S.C. ha rilevato che il giudice di merito aveva compiuto gli accertamenti rilevanti ai sensi di legge in base alle prove già acquisite e che l'interessato non aveva indicato cosa dovesse esattamente risultare dagli organigrammi aziendali di cui era in questione l'esibizione).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)