Sez. 3, Sentenza n. 10708 del 27/09/1999 (Rv. 530309 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa - Onere del danneggiato di inviare la richiesta di risarcimento al commissario liquidatore - Improponibilità dell'azione giudiziaria prima di sei mesi dall'inizio della richiesta - Natura processuale della disposizione - Conseguenze - Rispetto di essa anche da parte del giudice di equità - Inottemperanza - Censurabilità della relativa sentenza in cassazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ..
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile, a norma degli artt. 9 e 13 D.L. n. 857/1976 convertito in legge n. 39/1977, nonché dell'art. 8 D.L. n. 578/1978 convertito in legge n. 738/1978, gli aventi diritto al risarcimento devono indirizzare formale richiesta in tal senso al commissario liquidatore e lasciar decorrere almeno sei mesi dall'invio di tale richiesta prima di proporre azione giudiziaria; detta disposizione, in quanto incidente sulla proponibilità dell'azione, ha una natura processuale, onde il mancato rispetto di essa è censurabile in sede di legittimità anche in relazione a sentenza emessa secondo equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1979 num. 578 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)