Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015 (Rv. 637657 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Art. 182 c.p.c. - Testo anteriore alla novella di cui alla l. n. 69 del 2009 - Vizio della procura - Obbligo per il giudice di provvedere alla sanatoria - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009), trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)