Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17811 del 17/10/2012 (Rv. 623828 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Nei giudizi davanti al giudice di pace - Applicabilità - Limiti - Competenza per territorio inderogabile.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
A norma dell'art. 45 cod. proc. civ., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adìto soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)