Sez. L, Sentenza n. 9385 del 06/09/1995 (Rv. 493929 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Rinnovazione per mancata costituzione del convenuto - Ordine del giudice - Obbligatorietà - Esplicito rilievo della nullità - Necessità - Insussistenza - Sanatoria del vizio - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Anche nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione del convenuto, la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo deve essere disposta dal giudice, quando questi rilievi un vizio comportante la nullità della notificazione, senza che sia necessario che il rilievo della nullità venga esplicitamente dichiarato, essendo sufficiente, ai fini della sanatoria del vizio della "vocatio in ius", che il rinnovo della notificazione nulla, ordinato dal giudice, sia portato a compimento entro il perentorio termine assegnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)