Sez. L, Sentenza n. 3624 del 16/04/1994 (Rv. 486234 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di) | Inosservanza del termine - Nullità della notificazione seguita a tempestivo deposito del ricorso - Sanatoria "ex tunc" - Mezzi - Scadenza - Scadenza nelle more del termine per impugnare e posteriorità della notificazione ad altra inesistente - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di)
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine dilatorio a comparire in occasione della notificazione dell'atto di appello tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice adito, comporta nullità della notificazione stessa - e non inesistenza - senza compromissione degli effetti di tale deposito, con la conseguenza che il vizio è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", in relazione alla rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. o alla costituzione dell'appellato, anche ove nelle more sia scaduto il termine di legge per l'impugnazione e senza che in senso preclusivo di detta sanatoria possa rilevare la circostanza della posteriorità della notificazione nulla ad altra da considerare giuridicamente inesistente (nella specie, per mancata consegna di un numero di copie dell'atto da notificare corrispondente al numero dei destinatari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)