Sez. 2, Sentenza n. 988 del 27/01/1995 (Rv. 490034 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI | Cause instaurate prima dell'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984 - Determinazione del valore "ex actis" - Obbligatorietà - Limite della competenza per valore del pretore.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI
nella determinazione della competenza per valore in ordine alle cause relative a beni immobili instaurate prima dell'entrate in vigore della legge 30 luglio 1984 n. 399 (il cui art. 7 ha dettato il nuovo testo dell'art. 15 cod. proc. civ., che fa riferimento al reddito dominicale del terreno e alla rendita catastale del fabbricato), l'unico criterio di valutazione applicabile alla stregua del vecchio testo dell'art. 15 cod. proc. civ. rimane - essendo stata abolita l'imposta fondiaria (art. 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) - quello (già sussidiario) previsto dall'ultimo comma del citato art. 15, e cioè la determinazione "ex actis", la quale va compiuta alla stregua non solo degli atti processuali in senso stretto ma di tutta la documentazione esistente nel processo e considerando come limite della competenza per valore del pretore quello di lire settecentocinquantamila, attesa l'inapplicabilità sia, anche sotto questo aspetto, della citata legge n. 399 del 1984 sia della legge 25 luglio 1966 n. 571, statuente l'elevazione a lire trecentomila del precedente limite di competenza del pretore per le cause di valore determinato in base al tributo diretto verso la Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 25/07/1966 num. 571, Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)