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Sez. 2, Sentenza n. 4784 del 27/07/1988 (Rv. 459607 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 399 DEL 1984 - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART. 15, ULT. COMMA, COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459607-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 399 DEL 1984 - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART. 15, ULT. COMMA, COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ.*

Nel regime anteriore alla legge 30 luglio 1984 n. 399 nella Determinazione della Competenza per valore per cause relative a beni immobili, essendo venuto meno il criterio del tributo diretto verso lo stato a seguito dell'abolizione delle imposte reali e la loro sostituzione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 82 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), assume Rilevanza autonoma il criterio sussidiario previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 cod. proc. civ., onde il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto risulta dagli Atti (senza poter compiere alcuna istruzione) e se questi non offrono elementi per la stima deve ritenere la causa di valore indeterminabile. (Conf 5152/87, mass n 453764; (Conf 319/85; (Conf 2769/84).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)