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Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 19/11/1963 (Rv. 264620 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MINUTA DEL CONTRATTO - VALORE.*
Stato
decisa il 1963-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264620-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MINUTA DEL CONTRATTO - VALORE.*

La cosiddetta puntuazione, o minuta di contratto, non ha, in via di massima, carattere vincolativo fra le parti, perche con essa le parti intendono soltanto documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando ad un momento successivo la stipulazione del contratto, al momento, cioe in cui essi avranno raggiunto l'accordo su altri puntì tuttavia cio non esclude che, nel caso concreto, la minuta possa avere essa stessa valore di documento probatorio di un contratto gia perfezionato, quando contenga la indicazione dei suoi elementi essenziali e sia dimostrato che le parti abbiano inteso vincolarsi definitivamente in base ad altri elementi che si possono dedurre a prova, nonche in base al comportamento successivo delle parti stesse, diretto a dare esecuzione all'accordo risultante dal documento medesimo. (V 929'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)