Sez. 3, Sentenza n. 3013 del 17/05/1985 (Rv. 440726 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA - SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE TACITA DI VOLONTÀ, NEGLI ALTRI CASI, DI APPROVAZIONE DEL NEGOZIO TRANSATTIVO PROPOSTO IN FORMA SCRITTA DALLA CONTROPARTE - SUFFICIENZA.*
TRANSAZIONE - FORMA - SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE TACITA DI VOLONTÀ, NEGLI ALTRI CASI, DI APPROVAZIONE DEL NEGOZIO TRANSATTIVO PROPOSTO IN FORMA SCRITTA DALLA CONTROPARTE - SUFFICIENZA.*
In tema di transazione, la Forma scritta ad substantiam è necessaria soltanto allorché essa abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, essendo negli altri casi lo scritto richiesto ad probationem, con la conseguenza che il consenso di una delle parti al contratto transattivo può essere costituito anche dalla manifestazione tacita di una volontà inequivoca di approvare e fare proprio il negozio proposto dalla controparte con atto scritto (nella specie, la parte che non aveva sottoscritto l'atto, aveva tuttavia attuato integralmente i relativi patti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)