Sez. 1, Sentenza n. 6825 del 13/07/1998 (Rv. 517148 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA | Fattispecie a forma scritta " ad probationem tantum" - Documento sottoscritto da una sola parte - Accettazione dell'altra parte - Prova - Desumibilità anche per via di comportamenti concludenti - Ammissibilità - Limiti.
TRANSAZIONE - FORMA
In materia di transazione stragiudiziale, nei casi in cui l'atto scritto è richiesto " ad probationem tantum", l'accettazione di essa può essere operata, dalla parte che non abbia sottoscritto il relativo contratto, anche per "facta concludentia", purché essa manifesti - anche implicitamente - il consenso attuando integralmente i relativi patti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1350 com. 1 n. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)