Sez. 1, Sentenza n. 2791 del 28/03/1997 (Rv. 503380 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura conferita in calce alla copia della sentenza impugnata - Espresso riferimento al ricorso per Cassazione - Necessità - Ipotesi di sentenza impugnabile solo col ricorso per Cassazione - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, il requisito della "specialità" della procura previsto dall'art. 365 cod. proc. civ. va inteso nel duplice senso di riferimento ad uno specifico processo e ad una determinata fase di esso (ossia il giudizio di legittimità). Ne consegue che, quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la "specialità" è garantita indipendentemente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, mentre, ove manchi il rapporto diretto tra ricorso e procura, è necessario che la procura contenga espressamente il riferimento specifico al ricorso per Cassazione, non potendo altrimenti definirsi "speciale" nel senso di cui all'art. 365 cod. proc. civ.. Tale specifico riferimento è necessario anche nel caso in cui la procura risulti apposta in calce alla copia della sentenza da impugnare, e altresì nel caso in cui la suddetta sentenza fosse impugnabile solo col ricorso per cassazione, atteso che questo è un effetto giuridico del sistema processuale che però non vale a rendere "specifico" un atto che risulta invece generico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)