Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 08/04/2014 (Rv. 630933 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Vizi relativi ad ordinanza di rideterminazione del prezzo di vendita - Allegazione mediante opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria - Inammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la quale sia fondata su contestazioni relative ad ordinanza che, riaprendo la fase autorizzativa della vendita, abbia nuovamente determinato il prezzo del bene pignorato, posto che i vizi del provvedimento ex art. 569 cod. proc. civ. devono formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., appartenendo ad una sequenza procedimentale precedente a quella della vendita stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)