Sez. 1, Sentenza n. 694 del 05/03/1969 (Rv. 338959 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - POTERI DEL CONSIGLIO DI STATO - INVASIONE NEL CAMPO DELLA GIURISDIZIONE DI MERITO - CONDIZIONI.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - POTERI DEL CONSIGLIO DI STATO - INVASIONE NEL CAMPO DELLA GIURISDIZIONE DI MERITO - CONDIZIONI.*
Nell'Esercizio della giurisdizione di legittimita il consiglio di stato ha sempre il potere di accertare i presupposti di fatto dai quali si fa dipendere la pretesa illegittimita, o meglio la consistenza delle situazioni di fatto e di diritto per l'identificazione dell'interesse ai fini della qualificazione giuridica e della eventuale lesione dell'interesse dei ricorrenti e, quindi, e in grado di valutare criticamente le prove offerte ed i documenti prodotti. Invasione nel campo della giurisdizione di merito si ha soltanto se il giudice amministrativo decida in base a dirette valutazioni dello interesse pubblico concreto relativo all'atto impugnato e dell'opportunita di questo, ovvero provveda nelle veci dell' amministrazione, sostituendo o riformando l'atto impugnato, ovvero, infine, compia direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all' amministrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 28 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)