Sez. 2, Sentenza n. 651 del 07/03/1972 (Rv. 356712 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - DI RUMORI - LOCAZIONE DI IMMOBILE PER ATTIVITA RUMOROSE (USO OFFICINA) - INIDONEITA DEI LOCALI - IMMISSIONI ECCEDENTI LA NORMALE TOLLERABILITA - OBBLIGO DEL CONDUTTORE DI EVITARLE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - DI RUMORI - LOCAZIONE DI IMMOBILE PER ATTIVITA RUMOROSE (USO OFFICINA) - INIDONEITA DEI LOCALI - IMMISSIONI ECCEDENTI LA NORMALE TOLLERABILITA - OBBLIGO DEL CONDUTTORE DI EVITARLE.*
Nel prendere in locazione dei vani terranei per l'installazione di una officina, il conduttore deve accertarsi che gli stessi siano idonei a tale uso ed in caso negativo provvedere a renderli tali. Quindi, l'eventuale inidoneita dei locali all'uso previsto dal contratto di locazione, per insufficiente isolamento acustico del solaio di copertura, attenendo ai rapporti tra conduttore e locatore, non riguarda i vicini (nella specie i proprietari del piano superiore) che hanno diritto a non essere molestati nel normale godimento dei loro fondi e di conseguenza non esime il conduttore dall'Obbligo di evitare immissioni eccedenti i limiti della normale tollerabilita e, pertanto, lesive dell'altrui diritto di proprieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)