Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 08/03/2013 (Rv. 625953 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Violazione formale non punibile - Società che fruisce di un conto di debito differito - Ritardato pagamento dei diritti doganali - Violazione sostanziale - Sussistenza - Condotta sanzionata dall'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - Applicabilità alla materia doganale - Meccanismo del computo del concorso materiale omogeneo art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, dovendo la violazione meramente formale non punibile rispondere a due concorrenti requisiti - non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo - il ritardato pagamento dei diritti doganali da parte di una società che fruisca di un conto di debito differito integra una violazione sostanziale e non formale ed è sanzionato dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicabile anche alla materia doganale, senza l'applicazione del meccanismo del computo previsto per il caso del concorso materiale omogeneo dall'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)