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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16105 del 02/08/2016 (Rv. 641492 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga a norme imperative - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.
Stato
decisa il 2016-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641492-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

La nullità ex art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)