Sez. 3, Sentenza n. 11763 del 15/05/2013 (Rv. 626637 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga a norme imperative - Nullità - Presupposti - Mancata assistenza del rappresentante della propria organizzazione professionale - Possibilità di invocarla solo per il soggetto nel cui interesse è posta - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
La nullità ex art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)