Sez. 1, Sentenza n. 12850 del 15/06/2005 (Rv. 583121 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Elaborazione di un progetto di opera pubblica da parte di professionista - Allegazione del progetto alla richiesta avanzata dall'ente pubblico per la concessione di un finanziamento - Riconoscimento della utilità - Configurabilità - Mancata concessione del finanziamento - Irrilevanza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., proposta nei confronti della P.A., non rileva l'utilità che l'ente pubblico confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell'opera progettata, l'ente medesimo è tenuto a indennizzare l'autore dell'elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, mentre è irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica non sia stata realizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)