Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009 (Rv. 608376 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Esecuzione nei confronti degli enti locali - Pagamento di somme depositate presso il tesoriere - Udienza di dichiarazione del terzo - Comparizione personale del debitore - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, effettuata ai sensi dell'art. 159 del d. lgs. n. 267 del 2000, la comparizione personale del debitore all'udienza fissata per la dichiarazione di quantità da parte del terzo, al fine di contestare la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere, non può considerarsi elemento indefettibile della fattispecie, pur assumendo egli la veste di litisconsorte necessario e, quindi, di soggetto necessariamente da evocare in siffatto tipo di procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)