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Sez. 3 - , Sentenza n. 18782 del 28/07/2017 (Rv. 645171 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Confideiussore che paga l'intero - Rapporti con gli altri confideiussori - Azione di surroga o regresso - Equivalenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645171-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI

In tema di "confideiussione", ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)