Sez. L, Sentenza n. 6205 del 28/11/1984 (Rv. 437852 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO - IMPLICITA ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTO GIUDICE - NOTIFICAZIONE PRESSO TALE UFFICIO - EQUIPARAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO - IMPLICITA ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTO GIUDICE - NOTIFICAZIONE PRESSO TALE UFFICIO - EQUIPARAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE - NECESSITÀ.*
Qualora il procuratore della parte costituita, in un giudizio che si svolga fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha Sede il giudice adito, ai sensi dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, il domicilio medesimo si intende eletto presso la cancelleria di detto giudice, e presso di essa, pertanto, va notificato anche l'atto di impugnazione, ove si tratti di notificazione da eseguirsi presso il procuratore stesso (artt. 330, primo comma seconda ipotesi, cod. proc. civ.). (V 4151/81, mass n 414823; (V 3523/80, mass n 407359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)