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Sez. L, Sentenza n. 3523 del 28/05/1980 (Rv. 407359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL GIUDIZIO D'APPELLO EX ART 82, COMMA PRIMO, DEL RD N 37 DEL 1934 - RICORSO PER CASSAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL GIUDIZIO D'APPELLO EX ART 82, COMMA PRIMO, DEL RD N 37 DEL 1934 - RICORSO PER CASSAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE.*

Qualora il ricorso per Cassazione debba essere notificato, ai sensi dell'art 330, primo comma (seconda ipotesi) cod proc civ, al procuratore costituito, e non risulti che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all'elezione di domicilio prescritta dall'art 82 primo comma del RD 22 gennaio 1934 n 37 (norme integrative sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), il luogo della notificazione medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto, a norma del secondo comma del citato art 82. (Conf 1676/78, mass n 391082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)