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Sez. 3, Sentenza n. 4151 del 26/06/1981 (Rv. 414823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO DEL PROCURATORE COSTITUITO NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - PRESUNZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO DI DETTO PROCURATORE NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE A QUO.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO DEL PROCURATORE COSTITUITO NEL PRECEDENTE GIUDIZIO - PRESUNZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO DI DETTO PROCURATORE NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE A QUO.*

Qualora il ricorso per Cassazione debba essere notificato, ai sensi dell'art 330, primo comma (seconda ipotesi), cod proc civ, al procuratore costituito, e non risulti che questi, nel precedente giudizio conclusosi con l'emissione della sentenza impugnata, abbia provveduto all'elezione di domicilio come prescritto dall'art 82, primo comma, del RD 22 gennaio 1934 n 37, il luogo della notificazione va fissato nella cancelleria del giudice a quo, presso la quale quel domicilio si presume eletto, a norma del secondo comma del citato art 82. (Conf 3523/80, mass n 407359; (Conf 1676/78, mass n 391082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)