Sez. 1, Sentenza n. 23545 del 09/04/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240195 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Notifica al difensore dell'avviso di deposito del provvedimento cautelare contestualmente alla dichiarazione di latitanza - Omissione - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
L'inosservanza della norma di cui all'art. 296, comma secondo cod. proc. pen., che prescrive che, una volta dichiarata la latitanza, deve essere dato avviso al difensore del deposito dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita, non determina alcuna sanzione processuale, avendo l'avviso rilevanza solo ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha respinto l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. dedotta sul rilievo che l'avviso di deposito ex art. 296, comma secondo cod. proc. pen. era stato notificato al difensore d'ufficio diverso da quello originario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)