Sez. 5, Sentenza n. 42363 del 25/05/2004 Cc. (dep. 29/10/2004) Rv. 230001 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - richiesta - termine | Imputato latitante - Omissione della notifica dell'ordinanza mediante consegna a mani del difensore - Equivalenza dell'avviso di deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen. - Esclusione - Decorrenza del termine per l'impugnazione nei confronti di imputato e difensore - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - richiesta - termine
Il termine per la richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre per il latitante, secondo il combinato disposto degli art. 309 comma secondo e 165 cod. proc. pen., dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore. Quando manchi tale adempimento, posto che non può considerarsi ad esso equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.), il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ne consegue che nello stesso termine - alla luce della regola generale per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo (art. 585, comma terzo, cod. proc. pen.) - è ammessa la richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia già in precedenza impugnato la medesima ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)