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Sez. 1, Sentenza n. 6613 del 22/12/1998 Cc. (dep. 11/02/1999) Rv. 212279 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare rimasta ineseguita - Notifica del relativo avviso al difensore - Equivalenza alla notifica della stessa ordinanza al latitante, ai sensi dell'art.165 c.p.p. - Esclusione - Conseguenze in materia di termini per la richiesta di riesame, anche da parte del difensore.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212279-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA

In caso di latitanza, la notificazione al difensore, ai sensi dell'art.296, comma 2, c.p.p., dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare rimasta ineseguita non equivale alla notifica della stessa ordinanza da effettuarsi nei confronti dell'imputato a norma dell'art.165 c.p.p.; adempimento, quest'ultimo, dal quale, ai sensi dell'art.309, comma 2, decorre, per il latitante, il termine per proporre richiesta di riesame.Ne consegue che, in mancanza di tale adempimento, decorrendo per l'imputato il termine anzidetto dalla successiva data di esecuzione della misura, del medesimo termine può avvalersi, in applicazione della regola generale dettata dall'art.585, comma 3, c.p.p., anche il difensore che non abbia proposto richiesta di riesame entro i dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al citato art.296, comma 2, c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)