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Sez. 1, Sentenza n. 491 del 22/01/1980 (Rv. 403875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ESECUZIONE SU BENI POI CADUTI IN UN FALLIMENTO - MANCANZA DELLA PROVA DELLA DATA DI DEPOSITO DELLE ISTANZE DI VENDITA - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI DERIVANTI DA SPESE PER L'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE - PRONUNCIA RELATIVA, DICHIARATIVA DELL'INEFFICACIA DEI PIGNORAMENTI DERIVANTE DALLA PREDETTA MANCANZA DELLA PROVA DELLA DATA DI DEPOSITO - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE CON LA PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO DI CANCELLERIA ATTESTANTE L'EFFETTIVA DATA DI DEPOSITO DELLE ISTANZE DI VENDITA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - ESECUZIONE SU BENI POI CADUTI IN UN FALLIMENTO - MANCANZA DELLA PROVA DELLA DATA DI DEPOSITO DELLE ISTANZE DI VENDITA - MANCATA AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI DERIVANTI DA SPESE PER L'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE - PRONUNCIA RELATIVA, DICHIARATIVA DELL'INEFFICACIA DEI PIGNORAMENTI DERIVANTE DALLA PREDETTA MANCANZA DELLA PROVA DELLA DATA DI DEPOSITO - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE CON LA PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO DI CANCELLERIA ATTESTANTE L'EFFETTIVA DATA DI DEPOSITO DELLE ISTANZE DI VENDITA - INAMMISSIBILITA.*

L'errore di fatto, giustificativo dell'istanza di revocazione, a norma dell'art 395 n 4 cod proc civ, deve emergere dal raffronto fra la realta affermata dal giudice e quella risultante dagli Atti di causa, mentre resta inammissibile la produzione, in Sede di revocazione medesima, di documenti rispetto ai quali sussisterebbe l'errore affermato. Pertanto, la pronuncia, con la quale il tribunale, giudicando sull'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata, di crediti derivanti da spese per procedure esecutive su beni poi caduti nel fallimento, ritenga l'inefficacia dei relativi pignoramenti, a norma dell'art 497 cod proc civ, sotto il profilo che le istanze di vendita, in Mancanza della prova della data del loro deposito, devono ritenersi presentate solo il giorno dell'udienza per la fissazione delle vendite stesse, non puo essere impugnata per revocazione, con la produzione di un certificato di cancelleria attestante le effettive date di detto deposito, atteso che, mancando un tale documento agli Atti del tribunale, la revocazione stessa si tradurrebbe in una non consentita denuncia di errore di diritto, circa la illegittimita delle conclusioni tratte dal difetto di prova sulla data delle istanze di vendita. (V 1297/77, mass n 384992).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)