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Sez. U, Sentenza n. 2433 del 19/03/1997 (Rv. 503108 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Assistenza del difensore - Mandato speciale - Necessità - Ricorso sottoscritto solo dal difensore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503108-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

L'applicabilità delle norme processuali ordinarie ai procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati e procuratori non può essere affermata con riferimento ad istituti, atti o fasi del procedimento che nell'ordinamento forense trovano espressa ed autonoma disciplina; ne consegue che - essendo espressamente prevista (dall'art. 69 R.D. 22 gennaio 1934 n.37) l'assistenza del professionista interessato da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, munito di mandato speciale - la sottoscrizione del ricorso innanzi al predetto Consiglio da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale comporta l'inammissibilità del ricorso medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 69, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)