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Sez. 1, Sentenza n. 15716 del 13/12/2000 (Rv. 542618 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione - Indispensabilità della prova - Portata - Superabilità attraverso il potere istruttorio del giudice d'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542618-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, l'indispensabilità richiesta dall'art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. non può significare la mera rilevanza dei fatti dedotti a prova (che ovviamente è condizione dell'ammissibilità di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale. Come già nel processo del lavoro (art. 437, comma secondo cod. proc. civ.), il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell'arte. 345 cod. proc. civ., benché abbia carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado (essendo tale limite superabile - secondo la nuova formulazione dell'art. 345 cod. proc. civ. - nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado "per causa ad essa non imputabile").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)