Sez. U, Sentenza n. 927 del 07/02/1985 (Rv. 439095 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENTE RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLA INDENNITÀ - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENTE RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLA INDENNITÀ - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché l'indennità di espropriazione, sia per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablatorio, sia per la maggior somma successivamente liquidata in esito al giudizio di opposizione, configura debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, resta escluso l'adeguamento automatico della indennità medesima per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può costituire solo ragione di maggior danno, secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., sempreché l'espropriato ne faccia specifica richiesta (non proponibile per la prima volta in grado d'appello), ed alleghi i fatti da cui sia evincibile il danno stesso (sia pure mediante il ricorso a presunzioni ed elementi notori). (V 2260/84, mass n 434299; (V 7585/83, mass n 432187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)