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Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 09/04/1984 (Rv. 434299 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGNARE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434299-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGNARE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'Obbligo di pagare l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che, in caso di ritardato pagamento, il risarcimento del maggior danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria non può avvenire automaticamente, sotto il profilo del danno emergente, bensì postula che il creditore assolva l'Onere della prova di detto maggior danno, o che, pur potendo il giudice, in difetto di prove specifiche, desumere l'esistenza di tale danno da fatto notori, quali la naturale fruttuosità del danaro e la destinazione di esso a impieghi coerenti con le qualità, i bisogni e le possibilità del creditore, ovvero da presunzioni, quali la prevedibile collocazione del danno nella più comune ed accessibile Forma del deposito bancario, il creditore medesimo abbia allegato concreti elementi al riguardo. (Conf 7585/83, mass n 432187; (Conf 7243/83, mass n 431843; (Conf 6619/83, mass n 431344; (Conf 6106/83, mass n 430906; (Conf 4737/83, mass n 429627; (Conf 3016/83, mass n 427933; (Conf 7108/82, mass n 424780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)