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Sez. 1, Sentenza n. 5762 del 13/06/1990 (Rv. 467718 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (O INTERESSE) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ESPROPRIAZIONI REALIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467718-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (O INTERESSE) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ESPROPRIAZIONI REALIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ.*

Nelle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica con riguardo ad aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 162 (e successive modificazioni) ovvero, anche in Mancanza di detti piani, con riguardo ad aree localizzate con apposita delibera municipale o del Presidente della giunta regionale, beneficiario delle aree espropriate, nonché obbligato al pagamento delle relative indennità, è il comune anche nel caso in cui questo accolga, ai sensi dell'art. 60 n. 865 del 1971, la richiesta del futuro concessionario di procedere direttamente alla acquisizione delle aree, atteso che, in detta ultima ipotesi, l'attività del delegato si esaurisca nel compimento in nome e per conto del comune degli Atti necessari al conseguimento del provvedimento ablatorio. (V 2489/89, mass n 440326; (V 7079/88, mass n 461243; (V 3566/87, mass n 452526).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)