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Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 02/08/2000 (Rv. 539042 - 01)

STRADE - IN GENERE | Manutenzione delle ripe dei fondi laterali in condizioni da evitare pericolo di franamento o ingombro della sede stradale - Obbligo dei proprietari delle medesime, purché immediatamente sovrastanti o sottostanti la scarpata stradale - Contiguità con la scarpata stradale di fondi altrui - Obbligo di questi ultimi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539042-01

STRADE - IN GENERE

Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi dell' art. 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; o lo scoscendimento del terreno; o l' ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri, l' obbligo predetto è a carico di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 30, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)