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Sez. 3, Sentenza n. 13087 del 14/07/2004 (Rv. 574599 - 01)

STRADE - IN GENERE | Manutenzione della sede stradale e delle sue pertinenze - Obbligo del proprietario della strada - Sussistenza - Manutenzione delle ripe dei fondi laterali in condizioni da evitare pericolo di franamenti o ingombro della sede stradale - Obbligo dei proprietari delle medesime - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574599-01

STRADE - IN GENERE

In base all'art. 14 del codice stradale, l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi dell'art. 31 del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.(Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto insussistente alcuna responsabilità del comune proprietario della strada per i danni subiti da un automezzo a causa di alcuni massi che, staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante alla ripa che costeggiava la strada, lo avevano colpito).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 14, Cod. Strada art. 31, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 31, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)