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Sez. 5, Sentenza n. 18871 del 20/09/2004 (Rv. 577202 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE | Legge n. 413 del 1991 - Dichiarazione integrativa (nel caso, per ILOR) - Liquidazione - Cartella esattoriale - Termine ex D.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577202-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE

In materia di imposte sul reddito (nella specie, ILOR), la procedura di riscossione si svolge mediante iscrizione in ruoli esecutivi(anche quando -trattandosi di dichiarazioni "integrative"- "speciali" e disciplinati da apposito D.M. in ordine a modalità e criteri particolari) entro i termini generalmente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, che, facendo ad esso D.P.R. l'art. 39 legge n. 413 del 1991 espressamente richiamo senza ulteriori precisazioni o esclusioni, debbono intendersi riferiti all'iscrizione a ruolo (nel caso, appunto "speciale"), e non già ad altri adempimenti (come, ad es., la notificazione della cartella esattoriale).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, DPR 29/09/1972 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)