Sez. 5, Sentenza n. 7429 del 14/05/2003 (Rv. 563038 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Sospensione dei termini prevista dall'art. 4, comma primo, lett. m), D.L. n. 16 del 1993, conv. nella legge n. 75 del 1993 - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 - Affermazione - Interruzioni temporali - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE
In tema di accertamento e riscossione dei tributi, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, prevista dall'art. 4, primo comma, lett. m), D.L. n. 16 del 1993, conv. nella legge n. 75 del 1993, decorre, senza interruzioni, dalla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 fino allo scadere del termine di due anni successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 75 del 1993, atteso che l'art. 21, comma secondo, della legge n. 75 cit., ha fatto salvi gli effetti ed i rapporti sorti sulla base di vari decreti legge del 1992, fra i quali anche quello n. 174 del 1992 che, all'art. 1, ha prorogato i termini previsti dall'art. 57, cit., nel cui ambito vanno compresi anche quelli per l'accertamento dei tributi, previsti dalla L. n. 413 del 1991, ed in particolare dall'art. 57, secondo comma, di tale legge (come modificato dall'art. 4, comma primo, DL n. 16 del 1993).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4 com. 1 lett. M, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)