Sez. 5, Sentenza n. 2598 del 22/02/2012 (Rv. 621469 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Liti fiscali pendenti in materia di imposte su concorsi pronostici e scommesse - Definibilità ex art. 16 legge n. 289 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non sono definibili in via agevolata, ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le liti fiscali aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, non essendo in tal caso ipotizzabile un importo che possa formare oggetto di contestazione, come nel caso degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse, che, operando con gli automatismi del totalizzatore, non danno luogo ad accertamenti fiscali veri e propri, ma comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa, che viene immediatamente riscossa dal concessionario e devoluta per legge e per convenzione all'erario.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 lett. TE CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)