diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9178 del 21/04/2011 (Rv. 617836 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Controversia concernente avviso di liquidazione emesso sulla base della volontà del contribuente di avvalersi del sistema automatico di valutazione catastale di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617836-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, va esclusa la definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, quindi, la possibilità di sospendere il giudizio, prevista dal comma 6 del citato art. 16, nel caso di impugnazione di avviso di liquidazione emesso sulla base della volontà, espressa dal contribuente nella compravendita immobiliare, di avvalersi, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), non essendo in tal caso ipotizzabile un importo che formi oggetto di contestazione e, dunque, una lite fiscale definibile, cui parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite stessa, poiché - salvo il caso in cui si neghi che l'amministrazione finanziaria abbia osservato i limiti entro i quali la propria attività doveva svolgersi, ovvero si contesti la rendita catastale assegnata dall'UTE - la valutazione dei beni necessariamente corrisponde alla richiesta formulata dal soggetto obbligato al pagamento e l'Ufficio del registro procede ad una liquidazione, vincolata, sul valore che risulta da detta applicazione automatica del moltiplicatore previsto dalla rendita accertata dall'UTE. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'appello, per essere spirato il termine lungo, escludendo che il contribuente potesse avvalersi della sospensione della lite fino al 1° giugno 2004).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)