Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18744 del 06/08/2013 (Rv. 628085 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Prestazioni lavorative svolte in Italia e in altro Stato dell'Unione europea - Totalizzazione dei contributi - Quote aggiuntive previste dall'art. 10, terzo comma, legge n. 160 del 1975 - Spettanza - Condizioni - Perequazione automatica ai sensi dell'art. 10, primo comma, legge n. 160 del 1975 - Fattispecie - Differenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
In tema di trattamento previdenziale, ove la pensione (nella specie di reversibilità) sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il "pro rata" italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)