Sez. L, Sentenza n. 4010 del 24/04/1987 (Rv. 452813 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE E PROPORZIONATA - TARIFFE SINDACALI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI NON APPLICABILI - PARAMETRO DI RIFERIMENTO - AMMISSIBILITÀ - COMPONENTE RETRIBUTIVA DISCIPLINATA NEL TEMPO IN TERMINI PIÙ FAVOREVOLI RISPETTO ALLA PREVIGENTE CONTRATTAZIONE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE E PROPORZIONATA - TARIFFE SINDACALI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI NON APPLICABILI - PARAMETRO DI RIFERIMENTO - AMMISSIBILITÀ - COMPONENTE RETRIBUTIVA DISCIPLINATA NEL TEMPO IN TERMINI PIÙ FAVOREVOLI RISPETTO ALLA PREVIGENTE CONTRATTAZIONE - RILEVANZA.*
Nella Determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, il giudice può tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva, ancorché non applicabile al rapporto stante la mancata adesione del datore di lavoro all'associazione sindacale stipulante; pertanto, ove una componente retributiva (nella specie, il cosiddetto "terzo elemento" previsto dal CCNL 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi, nonché dai successivi contratti collettivi di categoria) sia stato disciplinato nel tempo in termini più favorevoli per il lavoratore ai vari rinnovi contrattuali, esattamente il giudice del merito tiene conto dell'entità di tale emolumento secondo la normativa contrattuale vigente di diritto comune, anziché secondo la meno favorevole normativa del precedente contratto collettivo efficace erga omnes. (V 3546/86, mass n 446480).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 15/02/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)