Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 28/03/2000 (Rv. 535113 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Illegittimità dell'esecuzione - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Documentazione della sopravvenuta caducazione in sede di legittimità - Possibilità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
Nell'esecuzione forzata l'obbligo del debitore di adempiere, indicato dall'art. 480 cod. proc. civ., presuppone non solo che il titolo esecutivo esista al momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma che la validità e l'efficacia del titolo permanga durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto a quella del compimento e dell'esaurimento della procedura esecutiva. Pertanto, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comporta l'illegittimità dell'esecuzione dal momento in cui la circostanza si è verificata. La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche per la prima volta in Cassazione ove può essere documentata dalla parte che l'afferma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)