diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 24/03/1980 (Rv. 405590 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO O SOPRAVVENIENZA DI SENTENZA IRREVOCABILE NEL GIUDIZIO PENALE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE E DECORRENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405590-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO O SOPRAVVENIENZA DI SENTENZA IRREVOCABILE NEL GIUDIZIO PENALE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE E DECORRENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art 2947 terzo comma seconda parte cod civ, il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato e estinto per causa diversa dalla prescrizione, od e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di Estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma, nonche della finalita perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato sulla conservazione dell'Azione civile negli stessi termini utili per l'Esercizio della pretesa punitiva dello stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione piu lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o piu breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo e soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art 2947 cod civ, con decorrenza dal giorno del fatto. (V 3687/69; (V 3975/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)