Sez. 3, Sentenza n. 5286 del 16/06/1987 (Rv. 453863 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ. - la cui ratio consiste nell'esigenza di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'Azione civile risarcitoria negli stessi termini utili per l'Esercizio della pretesa punitiva dello stato - per sentenza penale "irrevocabile" deve intendersi non solo quella pronunciata all'esito del dibattimento (e capace di passare in giudicato) ma anche quella di proscioglimento pronunciata in istruttoria nei confronti di imputato noto (non idonea ad acquistare autorità di giudicato sostanziale e tuttavia irrevocabile una volta sottratta ai mezzi ordinari di impugnazione); ed il termine di prescrizione del diritto al risarcimento, previsto dal primo e dal secondo comma del citato art. 2947, inizia a decorrere non dalla data in cui tale sentenza è stata emessa, ma da quella in cui la stessa non è più soggetta ad impugnazione. (V 1960/80, mass n 405590; (Conf 1096/80, mass n 404571).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)